Guida all'Ici
- Chi deve pagare l'Ici
- La dichiarazione
- Calcolo della base imponibile
- Calcolo dell'imposta
- Le aliquote
- Immobili oggetto di sanatoria edilizia
- Immobili adibiti ad abitazione principale
- Le pertinenze dell'abitazione principale
- Come e quando si paga
- Soggetti non residenti nel territorio dello Stato
- Per saperne di più
Chi deve pagare l'Ici
L'imposta comunale sugli immobili deve essere pagata:
- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
- dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- dai concessionari di aree demaniali.
L'art. 1 del Decreto legge 27 maggio 2008, n° 93 ha disposto l'esenzione Ici prima casa. A decorrere dall'anno 2008 (quindi, con riferimento anche al versamento del 16 giugno) è esclusa dall'ICI l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, considerando tali anche quelle alla stessa assimilate dal Comune con proprio regolamento, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1 (Abitazione signorile), A8 (Abitazioni in ville) e A9 (Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Con la risoluzione 12/DF il Dipartimento delle Finanze ha chiarito le condizioni per l’esenzione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
La dichiarazione
In caso di variazione del patrimonio immobiliare (acquisto, vendita), della struttura o destinazione dell'immobile, i soggetti interessati devono presentare un'apposita dichiarazione al Comune, entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.
Dichiarazione 2007 in lingua tedesca - Erklärung für das Jahr 2007 (Decreto 23/4/08 - Modello e Istruzioni)
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non si verificano variazioni che comportano un diverso ammontare dell’ Ici dovuta.
Tuttavia, fino al momento di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, resta fermo l’obbligo per i contribuenti di presentare la dichiarazione o la comunicazione al comune competente.
Si precisa che permane l’obbligo dichiarativo, poiché non è stato al momento emanato il provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio di cui al comma 53, dell’art. 37 del D. L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il quale viene accertata l’effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali.
Si aggiunge, inoltre, che l’art. 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007), ha abrogato l’art. 59, comma 1, lettera l), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che consentiva ai comuni di sostituire la dichiarazione Ici con la comunicazione.
Pertanto, poiché a decorrere dal 1° gennaio 2007 non può essere più utilizzato in via generale il sistema della comunicazione, permane nella disciplina dell’Ici la sola dichiarazione prevista dall’art. 10, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992.
Tuttavia, data la novità recata dalla legge finanziaria per l’anno 2007, i contribuenti che hanno già presentato la comunicazione relativamente alle variazioni intervenute nel 2006, non devono effettuare alcun ulteriore adempimento dichiarativo.
Calcolo della base imponibile
Per i fabbricati inscritti in catasto, la base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5%, moltiplicata:
- per 140 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali B (collegi, convitti, ecc.). Si ricorda che questo coefficiente è stato rivalutato nella misura del 40 per cento per effetto dell’art. 2, comma 45, del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006. La rivalutazione decorre dalla data di entrata in vigore (3 ottobre 2006) del decreto legge.
- per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
- per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
- per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio.
Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale, rivalutato del 25%, moltiplicato per 75.
Per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto posseduti interamente da imprese e contabilizzati distintamente, il valore è calcolato dal costo risultante dalle scritture contabili al lordo delle quote di ammortamento maggiorato con l'applicazione di appositi coefficienti.
Calcolo dell'imposta
L’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota fissata dal Comune.
L'Ici si paga proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è posseduto l’immobile. Si calcola per intero il mese nel quale il possesso si è prolungato per almeno 15 giorni; non si calcola il mese in cui il possesso è durato meno di 15 giorni.
Nel corso dell'anno si possono verificare situazioni particolari, a seguito della variazione della soggettività passiva (acquisto o vendita) o della destinazione d’uso dell'immobile (casa adibita ad abitazione principale). In tal caso, ai fini del calcolo dell'imposta si possono consultare gli esempi riportati nella circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001.
Le aliquote
Le aliquote e le detrazioni sono deliberate ogni anno dai Comuni.
Immobili oggetto di sanatoria edilizia
Per i fabbricati oggetto di regolarizzazione degli illeciti edilizi i contribuenti, entro il 30 aprile 2006, hanno presentato la richiesta di accatastamento nonché la dichiarazione Ici. Ciò significa che avendo presentato la richiesta di attribuzione di rendita con il DOC-FA, il contribuente entro il 30 giugno è in possesso della rendita dell’immobile condonato e quindi è in grado di calcolare correttamente il tributo.
Inoltre, a tale data, qualora non sia già stato effettuato, il contribuente deve anche fare il conguaglio tra quanto dovuto tenendo conto della rendita effettiva e quanto versato in acconto per gli anni precedenti sulla base di 2 € per metro quadrato di opera edilizia condonata. Occorre poi ricordare che i contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione Ici per l’opera da condonare avendo cura di indicare nelle Annotazioni contenute nel modello di dichiarazione tutte le informazioni necessarie all’ente locale per verificare la correttezza degli adempimenti relativi a questa tipologia di fabbricati.
Immobili adibiti ad abitazione principale
Per l'unità immobiliare utilizzata come abitazione principale del contribuente è riconosciuta una detrazione dall'imposta di 103,29 annui, da rapportare ai mesi di utilizzazione.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente ha la residenza anagrafica. Tuttavia, qualora il contribuente ha stabilito la propria residenza in un immobile diverso da quello in cui dimora abitualmente, può usufruire per quest'ultimo delle agevolazioni per l'abitazione principale a condizione che riesca a dimostrarne al Comune l'utilizzo in modo abituale.
Condizione essenziale per il riconoscimento della detrazione è l'identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'Ici e quello che dimora abitualmente nell'immobile.
Nel caso di più contribuenti che abitano nell'immobile, la detrazione deve essere suddivisa in parti uguali tra loro (a prescindere dalle quote di proprietà o di diritto reale di godimento), oltre che rapportata ai mesi di destinazione.
Con delibera il Comune può:
- assimilare all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- assimilare all'abitazione principale l'alloggio dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela e accordando a questi immobili l'applicazione dell'aliquota ridotta o anche della detrazione;
- elevare l'importo della detrazione fino a 258,23 in alternativa alla riduzione fino al 50% dell'imposta dovuta per l'immobile adibito ad abitazione principale;
- aumentare detta detrazione anche oltre 258,23 fino a concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'abitazione principale. In tal caso però il Comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente.
Per informazioni sulla detrazione il contribuente deve rivolgersi al Comune destinatario del versamento.
Le pertinenze dell'abitazione principale
Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale.
Nel caso in cui la detrazione per l'abitazione principale è maggiore dell’Ici dovuta, la parte residua deve essere detratta dall'imposta dovuta per le pertinenze.
Come e quando si paga
L'ICI deve essere versata in due rate:
- la prima, da pagare entro il 16 giugno, è pari al 50% dell'imposta dovuta per l’anno e si calcola in base all'aliquota e alle detrazioni dell'anno precedente;
- la seconda rata, da pagare a saldo tra il 1° e il 16 dicembre, si calcola con l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno in corso, sottraendo poi quanto versato in acconto.
E' possibile anche pagare l'ICI in unica soluzione, entro il termine previsto per l'acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.
In caso di più immobili posseduti nello stesso Comune, è sufficiente un unico versamento per l'ICI complessivamente dovuta.
Se si posseggono immobili situati in Comuni diversi, si devono effettuare versamenti distinti per ogni Comune.
Il pagamento va effettuato presso gli uffici postali o l’agente della riscossione oppure presso le banche convenzionate, salvo diverse disposizioni del Comune. Il pagamento può essere effettuato con il bollettino di conto corrente. E’ prevista inoltre la possibilità di effettuare il versamento tramite il servizio telematico gestito da Poste italiane spa. In questo caso il contribuente riceve la conferma dell’avvenuta operazione presso la propria casella di posta elettronica, nella quale è riportata l’immagine virtuale del bollettino.
Inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2007, tutti i contribuenti potranno pagare il tributo comunale utilizzando il modello F24 ed avranno la possibilità di poter compensare il debito ICI con eventuali crediti in imposte erariali risultanti dalla dichiarazione dei redditi.
I ritardatari possono pagare l'ICI entro 30 giorni dalla scadenza, con l’applicazione della sanzione del 2,5 % dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 3 % annuo, calcolati solo sull’imposta e in proporzione ai giorni di ritardo.
Inoltre, è possibile regolarizzare il versamento dell’imposta dovuta entro un anno dalla scadenza prevista: in questo caso si paga la sanzione del 3 % dell’imposta stessa, oltre agli interessi legali del 3 % annuo, calcolati soltanto sul tributo
e in proporzione ai giorni di ritardo. Ad esempio, chi a giugno non ha versato l’imposta può ravvedersi pagando la sanzione del 3 % vale a dire quella più favorevole al contribuente in applicazione del principio del favor rei.L’importo delle sanzioni e degli interessi va aggiunto all'imposta da versare. Il pagamento si esegue con il bollettino postale oppure con il modello F24 avendo cura di barrare la casella "Ravvedimento".
Esempio:
Se il contribuente paga con un ritardo di 22 giorni e l'ICI è pari ad € 120,00, il calcolo da fare è il seguente:
- € 120,00 a titolo di imposta;
- € 3,00 a titolo di sanzione (€ 120,00 x 2,5%);
- € 0,22 a titolo di interessi legali dovuti per 22 giorni di ritardo
((€ 120 x 3 x 22)/36.500)
Soggetti non residenti nel territorio dello Stato
I cittadini italiani, persone fisiche, non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4-bis, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75), in un'unica soluzione nel periodo 1° dicembre - 16 dicembre, con l’applicazione degli interessi nella misura del 3%. Il calcolo degli interessi deve essere effettuato esclusivamente sull'importo dovuto per l'acconto che si sarebbe dovuto pagare entro il 16 giugno. Sono stati definiti le modalità di versamento dell'imposta e i successivi adempimenti dei contribuenti.
Per saperne di più
- Dichiarazione 2007 in lingua tedesca - Erklärung für das Jahr 2007 (Decreto 23/4/08 - Modello e Istruzioni)
- Decreto 17 marzo 2008 - Modalità operative per la certificazione relativa all’anno 2007, da parte dei comuni del maggior gettito previsto dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)
- Decreto 10 marzo 2008 Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (Ici) dovuta per l'anno 2008.
- D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - Titolo I (S.O . n. 137 alla G.U. n. 305 del 30/12/1992)
- D.L. 23 gennaio 1993, n.16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 - art. 1, comma 4-bis (pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23/01/1993)
- Decreto 26 aprile 2007 approvazione del modello di dichiarazione per il 2006 (Modello e istruzioni)
- Dichiarazione 2006 in lingua tedesca - Erklärung für das Jahr 2006 (Decreto 26/4/07 - Modello e Istruzioni)
- Decreto 30 marzo 2006 approvazione del modello di dichiarazione per il 2005 (Modello e istruzioni)
- Decreto 22 febbraio 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28/2/2006)
- Decreto 22 febbraio 2005 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9/3/2005)
- Decreto 15 aprile 2005 approvazione del modello di dichiarazione per il 2004 (Modello)
- Circolare n. 2/DPF del 7 giugno 2004: chiarimenti per il pagamento dell'Ici. Art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992 ed art. 2, co. 41, della legge n. 350/2003.
- Circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003: nuove modalità di pubblicazione delle delibere
- Circolare n. 7/DPF del 19 settembre 2002
- Circolare n. 4/DPF del 30 maggio 2002: chiarimenti in ordine al pagamento dell'Ici. Art. 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
- Circolare n. 4/FL del 13 marzo 2001: chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'ICI
- Circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001: Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge finanziaria per l'anno 2001). Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'ICI
- Circolare n. 118/E del 7 giugno 2000: Ici - istruzioni per il versamento anno 2000
- Circolare n. 23/E del 11 febbraio 2000: chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'Ici
- Risoluzione n. 1/DPF del 7 aprile 2005: Ici. Immobili trasferiti alla Società per la cartolarizzazione dei beni immobili pubblici (S.C.I.P. S.r.l.) ed ai fondi comuni di investimento immobiliare. Quesito.
- Risoluzione n. 1/DPF del 3 marzo 2004: Ici. Immobili destinati alle attività di oratorio. Esenzione. Legge 1° agosto 2003, n. 206. Quesito.
- Risoluzione n. 5/DPF del 17 settembre 2003: terreni agricoli in zone svantaggiate
- Risoluzione n. 4/DPF del 3 giugno 2003: modello di dichiarazione per l'anno 2002
- Risoluzione n. 1/DPF del 6 marzo 2003: riconoscimento della soggettività passiva ai concessionari di aree demaniali - Quesiti
- Risoluzione n. 6/DPF del 7 maggio 2002: abitazione principale costituita da due unità immobiliari
- Risoluzione n. 1/DPF del 29 gennaio 2002: istanza di interpello proposta ai sensi dell'art.11 della L.27 luglio 2000, n.212
- Risoluzione n. 1/FL del 19 febbraio 2001: determinazione delle aliquote. Ammissibilità del potere di deliberare aliquote inferiori al 4 per mille. Quesito.