Statuto Comunale
TITOLO VII: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 97: Interpretazione
- Lo Statuto Comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie, pertanto la norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.
- Spetta al Consiglio Comunale l’interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.
- Alla Giunta e al Sindaco quella relativa agli atti di loro competenza, mentre compete al Segretario Comunale l’emanazione di circolari o direttive per l’applicazione delle disposizioni statutarie o regolamentari da parte degli uffici.
Art. 98: Rinvio
- Lo Statuto Comunale legittima l’attività dell’ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.
- Le disposizioni contenute nel presente Statuto non possono essere derogate dai regolamenti, né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.
- Per tutto ciò che non è previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme vigenti di legge.
Art. 99: Adozione e adeguamento a nuove disposizioni legislative
- Il Consiglio comunale dovrà adeguare lo statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle sopravvenienze legislative in contrasto con esso.
Art. 100: Adozione e adeguamento dei regolamenti
- I regolamenti di attuazione dello Statuto Comunale sono adottati entro il termine di un anno dall’entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello Statuto ed in armonia con le leggi vigenti.
- I principi statutari anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.
- Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.
- Sino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto col medesimo compatibili.
Art. 101: Pubblicità dello Statuto
- Il presente Statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell’ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.
- E’ inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico. La visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità. Può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di riproduzione.
- Copia del presente statuto sarà consegnata ai Consiglieri , ai dirigenti, all’organo di revisione e agli altri organi del comune. Altra copia sarà depositata presso l’Ufficio Segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.
Art. 102: Entrata in vigore
- Il presente Statuto, ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione, entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio dell’ente, ed è pubblicato altresì nel bollettino ufficiale della Regione.
- Copia del presente Statuto è trasmessa all’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, nonchè al Ministero dell’interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
- Con l’entrata in vigore del presente Statuto viene abrogato il precedente.
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